| 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è
sostituita dalla seguente:
" c) medico competente: un medico dipendente o
convenzionato col Servizio sanitario nazionale, in possesso di
uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori o in tossicologia
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industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, libera
docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione
deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro della sanità sentiti gli
ordini professionali, le organizzazioni sindacali mediche e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative;".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è
sostituita dalla seguente:
" d) organo di vigilanza: organo del Servizio
sanitario nazionale secondo gli ordinamenti regionali vigenti,
salvo le diverse disposizioni previste da norme speciali".
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituita dal comma
1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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