| 1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 è
sostituita dalla seguente:
" o) informazione e formazione completa e periodica
dei lavoratori nonché dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori
all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi,
l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da
prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro
superamento, per ovviarvi;".
2. Le lettere r), s) e t) del comma 1
dell'articolo 4 sono sostituite dalle seguenti:
" r) accesso dei lavoratori nonché dei loro
rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai
risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi
dell'esposizione;
s) consegna ad ogni lavoratore esaminato dei
risultati dei propri controlli sanitari,
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in particolare di quelli degli esami biologici
indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori nonché dei loro
rappresentanti ad una informazione adeguata atta a migliorare
le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del presente decreto si intendono per
rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti come
definiti dalla normativa ovvero dai contratti collettivi
applicabili".
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