| 1. Le lettere d) ed e) del comma 1
dell'articolo 5 sono sostituite dalle seguenti:
" d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei
mezzi di protezione individuali e collettivi;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso
dei mezzi individuali e collettivi di protezione;".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo
di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi
specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro
ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono
destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i
lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare
la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi
l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e
la sicurezza. L'informazione comprende le modalità per
prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche
aziendali, a riguardo".
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