| 1. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti
di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico
competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante
convenzione con la unità sanitaria locale competente per
territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58 bis.
Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e
spese del datore di lavoro".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico
competente istituisce ed aggiorna, sotto la sua
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da
salvaguardare il segreto professionale".
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