| 1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso in cui il lavoratore, per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente
chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente
da un'attività comportante esposizione ad un agente, in
conformità al parere del medico competente è assegnato ad un
altro posto di lavoro nell'ambito
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della stessa azienda. Avverso il parere del medico
competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o
la revoca delle misure adottate nei confronti dei
lavoratori".
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