| 1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Informazione dei lavoratori). - 1.
In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti
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a dette attività, nonché ai loro rappresentanti,
informazioni, con periodicità annuale quando lo ritenga
necessario il medico competente e comunque ogni qual volta vi
siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
aumento significativo nell'esposizione, su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al
piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare
l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non
assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di
lavoro;
c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo
l'esposizione al piombo;
d) l'esistenza dei valori limite di cui agli
articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione
dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo
biologico;
e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione.
2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo
lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle
misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici
che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali
risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei
risultati statistici non nominativi del controllo
biologico".
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