| 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal
seguente:
"Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 il datore
di lavoro:".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 è
sostituita dalla seguente:
" d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, adotta le misure per evitare o ridurre
l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di
lavoro. Se tali misure
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comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di
abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto più
possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle
misurazioni della concentraziona del piombo nall'aria, onde
verificare l'efficacia delle misure adottate;".
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