| (Congedi per motivi personali, familiari e di solidarietà
sociale).
1. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per motivi personali, per ragioni di
studio, di formazione e qualificazione professionale, per
motivi familiari e di solidarietà sociale per periodi non
superiori a dodici mesi, ferme restando migliori condizioni
contrattuali o di legge, durante i quali è loro conservato il
posto di lavoro.
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2. Il diritto previsto al comma 1 può essere esercitato,
anche per periodi frazionati, solo dopo il settimo anno di
anzianità contributiva anche con interruzioni o cambiamenti di
aziende, in ragione di un anno di congedo ogni sette di
anzianità contributiva, al netto di quella corrispondente a
periodi di congedo già goduti dal lavoratore ai sensi delle
esistenti disposizioni legislative e contrattuali.
3. Le assenze previste nel presente articolo non sono
retribuite e non sono computate nell'anzianità di servizio
neppure ai fini previdenziali.
4. I congedi di cui al presente articolo non possono in
nessun caso corrispondere a frequenza di corsi finalizzati
alla qualificazione professionale a carico dell'azienda.
5. I congedi di cui al presente articolo non possono
assorbire i congedi per motivi di studio disposti da leggi o
contratti.
6. Restano ferme le norme di cui all'articolo 4, primo
comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
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