| 1. Al comma 1 dell'articolo 14 è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
" b- bis) assicura che i lavoratori dispongano di
servizi sanitari adeguati, provvisti di docce".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal
seguente:
"2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di
lavoro inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o
protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in
lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita
esclusivamente a questa attività. Il trasporto sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento è effettuato in imballaggi
chiusi opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è
comunque compresa tra quelle indicate all'articolo 10".
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