| 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Superamento dei valori limite
biologici). - 1. Quando la piombemia individuale supera il
valore di 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue, il medico competente sottopone immediatamente il
lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad un
controllo dell'ALAU o delle ZPP, e ne informa il datore di
lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando
l'anonimato del lavoratore interessato.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure
necessarie per identificare e rimuovere le cause del
superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con
eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo
nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento
di tali valori e delle misure che intende adottare. In
conformità al parere del medico competente, le misure
cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di
esposizione o nell'allontanamento del lavoratore
dall'esposizione stessa.
3. Il lavoratore che non sia stato allontanato
dall'esposizione viene sottoposto
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ad un nuovo controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP
entro il termine di un mese. Se il valore di 50 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere
superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro
abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la
durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su
indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere
assegnato in alternativa, su conforme parere del medico
competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione
minore.
4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni
indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica
ed al controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP ad
intervalli stabiliti dal medico competente e comunque
inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri
misurati non risultino, a giudizio del medico competente,
compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli
stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non
superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue.
5. Il datore di lavoro allontana immediatamente il
lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo,
continuando, per tale lavoratore ad applicare il controllo
clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato
almeno uno dei seguenti valori:
a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100
millilitri di sangue;
b) ALAU: 15 milligrammi per grammo di
creatinina;
c) ZPP: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti
possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8,
comma 1.
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8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori
di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100
millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento
dall'esposizione".
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