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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1252
DDL0190-0017
Progetto di legge Camera n. 190 - testo presentato - (DDL11-190)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C190. TESTIPDL
...C190.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC190 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
    "Art.  16. -  (Superamento dei valori limite
  biologici). -  1.  Quando la piombemia individuale supera il
  valore di 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
  sangue, il medico competente sottopone immediatamente il
  lavoratore interessato ad una visita medica, nonché ad un
  controllo dell'ALAU o delle ZPP, e ne informa il datore di
  lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando
  l'anonimato del lavoratore interessato.
    2.  Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure
  necessarie per identificare e rimuovere le cause del
  superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con
  eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo
  nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento
  di tali valori e delle misure che intende adottare.  In
  conformità al parere del medico competente, le misure
  cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di
  esposizione o nell'allontanamento del lavoratore
  dall'esposizione stessa.
    3.  Il lavoratore che non sia stato allontanato
  dall'esposizione viene sottoposto
 
                              Pag. 13
 
  ad un nuovo controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP
  entro il termine di un mese.  Se il valore di 50 microgrammi di
  piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere
  superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro
  abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la
  durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su
  indicazione del medico competente.  Il lavoratore può essere
  assegnato in alternativa, su conforme parere del medico
  competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione
  minore.
    4.  Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni
  indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica
  ed al controllo della piombemia e dell'ALAU o delle ZPP ad
  intervalli stabiliti dal medico competente e comunque
  inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri
  misurati non risultino, a giudizio del medico competente,
  compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli
  stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non
  superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
  sangue.
    5.  Il datore di lavoro allontana immediatamente il
  lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo,
  continuando, per tale lavoratore ad applicare il controllo
  clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato
  almeno uno dei seguenti valori:
        a)  piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100
  millilitri di sangue;
        b)  ALAU: 15 milligrammi per grammo di
  creatinina;
        c)  ZPP: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.
    6.  Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
  interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti
  possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
  giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
    7.  L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8,
  comma 1.
 
                              Pag. 14
 
    8.  Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori
  di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100
  millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento
  dall'esposizione".
 
DATA=940523 FASCID=DDL11-190 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0190 TOTPAG=0032 TOTDOC=0048 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=013 PAGFIN=0014 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=019000 00 FASCIDC=11DDL0190 SORTNAV=0019000 000 00000 ZZDDLC190 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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