| 1. Il comma 6 dell'articolo 17 è sostituito dal
seguente:
"6. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o
simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la
salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di
gruppo. In tal caso è prelevato un campione per almeno due
lavoratori su dieci".
2. Il comma 7 dell'articolo 17 è sostituito dal
seguente:
"7. Il controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se
non interviene alcuna modifica che possa provocare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori, il
controllo avrà frequenza annuale previa autorizzazione
dell'organo di vigilanza qualora sussistano le condizioni
sottoindicate:
a) i risultati delle misurazioni hanno indicato,
nei due controlli immediatamente precedenti, una
concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi
per metro cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle
condizioni di esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun
lavoratore non è superiore a 50 microgrammi di piombo per 100
millilitri di sangue".
3. Il comma 8 dell'articolo 17 è sostituito dal
seguente:
"8. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
consultati in riferimento a quanto previsto dal comma 4 e sono
informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul
significato di detti risultati".
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