| 1. Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal
seguente:
"1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria non
può superare il valore limite di 75 microgrammi di piombo per
metro cubo di aria, espressa come media ponderata in funzione
del tempo su un periodo di riferimento di otto ore
giornaliere. In caso di superamento di detto valore il datore
di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando
quanto prima le misure appropriate. In conformità al parere
del medico competente, lo stesso procede ad una determinazione
immediata dei parametri biologici dei lavoratori
interessati".
2. Il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal
seguente:
"5. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente, e
comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni effettuate
e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi
30 giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui
al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata
previa autorizzazione dell'organo di sorveglianza soltanto se
l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore al
suddetto valore limite".
3. Il comma 6 dell'articolo 18 è sostituito dal
seguente:
"6. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori
interessati nonché i loro rappresentanti dell'evento di cui al
comma 1 e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure
che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in casi
di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati,
il datore di lavoro li informa al più presto delle misure già
adottate".
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