| 1. Il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente:
"3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono
sottoposti ad un controllo della piombemia (PbE). Se il medico
competente, tenuto anche conto dei risultati della misurazione
della piombemia (PbE), ne ravvisa la necessità , il lavoratore
è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici".
2. Il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente:
"4. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
previamente consultati ai fini della predisposizione del piano
di cui al comma 1".
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