| 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 è
sostituita dalla seguente:
" b) consegna a richiesta all'Istituto superiore di
sanità copia del predetto registro;".
2. Le lettere d) ed e) del comma 3
dell'articolo 21 sono sostituite dalle seguenti:
" d) consegna alla USL competente per territorio, in
caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di
cui al comma 1;
e) richiede alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei
lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo
11, comma 3;".
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