| 1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Valutazione del rischio). - 1. In
tutte le attività lavorative di cui
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all'articolo 22 il datore di lavoro effettua una valutazione
del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure
preventive e protettive da attuare. Si applica l'articolo 11,
comma 6.
2. La valutazione di cui al comma 1 tende, in particolare,
ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto,
individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti
a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla
polvere di amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere
di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo
in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera
0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26 comma 2, 27, comma
2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che
comportano l'impiego di amianto come materia prima gli
articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività
per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni
effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati,
si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori
non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale
valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da
attività della medesima natura svolte in condizioni
analoghe.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle
modifiche che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque,
trascorsi dodici mesi dall'ultima valutazione effettuata.
6. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento
motivato.
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7. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui
al presente articolo e sono informati dei risultati riportati
su un apposito registro da tenere a loro disposizione".
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