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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1257
DDL0190-0022
Progetto di legge Camera n. 190 - testo presentato - (DDL11-190)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C190. TESTIPDL
...C190.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC190 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
    "Art.  24. -  (Valutazione del rischio).  - 1.  In
  tutte le attività lavorative di cui
 
                              Pag. 17
 
  all'articolo 22 il datore di lavoro effettua una valutazione
  del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai
  materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure
  preventive e protettive da attuare.  Si applica l'articolo 11,
  comma 6.
    2.  La valutazione di cui al comma 1 tende, in particolare,
  ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere
  proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto,
  individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti
  a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
  determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla
  polvere di amianto.
    3.  Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere
  di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo
  in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera
  0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
  disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26 comma 2, 27, comma
  2, 28, comma 2, 30 e 35.  Tuttavia nel caso di attività che
  comportano l'impiego di amianto come materia prima gli
  articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
    4.  La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
  dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività
  per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni
  effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati,
  si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori
  non supera i valori di cui ai commi precedenti.  Per tale
  valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da
  attività della medesima natura svolte in condizioni
  analoghe.
    5.  Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
  ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle
  modifiche che possono comportare un mutamento significativo
  dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
  dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque,
  trascorsi dodici mesi dall'ultima valutazione effettuata.
    6.  Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta
  l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento
  motivato.
 
                              Pag. 18
 
    7.  I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
  consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui
  al presente articolo e sono informati dei risultati riportati
  su un apposito registro da tenere a loro disposizione".
 
DATA=940523 FASCID=DDL11-190 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0190 TOTPAG=0032 TOTDOC=0048 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=030 PAGFIN=0018 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=019000 00 FASCIDC=11DDL0190 SORTNAV=0019000 000 00000 ZZDDLC190 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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