| (Congedi parentali).
1. La madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno
diritto, anche contemporaneamente, ad assentarsi dal lavoro,
per un periodo di un anno anche frazionato, entro i primi 11
anni di vita del bambino, anche adottato o dato in
affidamento, durante il quale è loro conservato il posto di
lavoro.
2. Nel caso di bambini portatori di handicap, nel
caso di non convivenza di uno dei genitori e nel caso di
famiglia monoparentale il periodo di cui al comma 1 è esteso a
due anni. La fruizione di detto periodo è riservata al
genitore con cui il bambino convive.
3. La volontà di usufruire del congedo è comunicata ai
datori di lavoro per iscritto e con anticipo di almeno
quindici giorni.
4. I periodi di congedo previsti dal presente articolo sono
coperti da contribuzione figurativa e sono computati ai fini
dell'anzianità di servizio e della progressione della
carriera.
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