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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


126
DDL0012-0005
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
                     (Congedi parentali).
      1.  La madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno
  diritto, anche contemporaneamente, ad assentarsi dal lavoro,
  per un periodo di un anno anche frazionato, entro i primi 11
  anni di vita del bambino, anche adottato o dato in
  affidamento, durante il quale è loro conservato il posto di
  lavoro.
    2.  Nel caso di bambini portatori di  handicap,  nel
  caso di non convivenza di uno dei genitori e nel caso di
  famiglia monoparentale il periodo di cui al comma 1 è esteso a
  due anni.  La fruizione di detto periodo è riservata al
  genitore con cui il bambino convive.
    3.  La volontà di usufruire del congedo è comunicata ai
  datori di lavoro per iscritto e con anticipo di almeno
  quindici giorni.
    4.  I periodi di congedo previsti dal presente articolo sono
  coperti da contribuzione figurativa e sono computati ai fini
  dell'anzianità di servizio e della progressione della
  carriera.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=020 PAGFIN=0014 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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