| 1. Il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal
seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione
sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro, in
conformità al parere del medico competente, adotta, se
necessario, misure preventive e protettive per singoli
lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici
effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento
anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto".
2. Il comma 4, dell'articolo 29 è sostituito dal
seguente:
"4. Il medico competente fornisce ai lavoratori nonché ai
loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato
delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto".
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