| 1. Il comma 7 dell'articolo 30 è sostituito dal
seguente:
"7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o
simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la
salute analoghi, il campionamento può ef-
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fettuarsi su basi di gruppo. In tal caso è prelevato un
campione per almeno due lavoratori su dieci".
2. L'alinea del comma 8 dell'articolo 30 è sostituito dal
seguente:
"Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e
comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano
provocare una variazione significativa dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle
misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno,
previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, quando:".
3. Il comma 10 dell'articolo 30 è sostituito dal
seguente:
"10. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul
significato di detti risultati e sono consultati prima
dell'effettuazione del cambiamento".
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