| 1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Superamento dei valori limite di
esposizione). - 1. I valori limite di esposizione alla
polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in
funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore,
sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il
crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre
varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese
le miscele contenenti crisotilo.
2. Se si verifica un superamento dei valori limite di
esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro sospende
l'attività e rimuove la causa dell'evento adottando misure
appropriate.
Pag. 21
3. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
sono state prese le misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa
autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui
al comma 2 non possono essere adottate immediatamente per
motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona
interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
tenuto conto del parere del medico competente, e previa
autorizzazione dell'organo di vigilanza.
4. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma
3, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia
ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi
anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
5. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende
necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso
non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
6. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate
e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi
novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di
cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona
interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta
nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
7. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori
interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare,
anche ai sensi del comma 3; in casi di particolare urgenza,
che richiedono interventi immediati, li informa al più presto
delle misure già adottate".
| |