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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1263
DDL0190-0028
Progetto di legge Camera n. 190 - testo presentato - (DDL11-190)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C190. TESTIPDL
...C190.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC190 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 31 è sostituito dal seguente:
    "Art.  31. -  (Superamento dei valori limite di
  esposizione).  - 1.  I valori limite di esposizione alla
  polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in
  funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore,
  sono:
        a)  0,6 fibre per centimetro cubo per il
  crisotilo;
        b)  0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre
  varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese
  le miscele contenenti crisotilo.
    2.  Se si verifica un superamento dei valori limite di
  esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro sospende
  l'attività e rimuove la causa dell'evento adottando misure
  appropriate.
 
                              Pag. 21
 
    3.  Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se
  sono state prese le misure adeguate per la protezione dei
  lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa
  autorizzazione dell'organo di vigilanza.  Se le misure di cui
  al comma 2 non possono essere adottate immediatamente per
  motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona
  interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
  per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
  tenuto conto del parere del medico competente, e previa
  autorizzazione dell'organo di vigilanza.
    4.  Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma
  3, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della
  concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia
  ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi
  anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
    5.  In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
  interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende
  necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso
  non può essere permanente e la sua durata, per ogni
  lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
    6.  L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e
  comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate
  e delle misure adottate o che si intendono adottare.  Trascorsi
  novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di
  cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona
  interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta
  nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
    7.  Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori
  interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause
  dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare,
  anche ai sensi del comma 3; in casi di particolare urgenza,
  che richiedono interventi immediati, li informa al più presto
  delle misure già adottate".
 
DATA=940523 FASCID=DDL11-190 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0190 TOTPAG=0032 TOTDOC=0048 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=018 PAGFIN=0021 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=019000 00 FASCIDC=11DDL0190 SORTNAV=0019000 000 00000 ZZDDLC190 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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