| 1. Il comma 1 dell'articolo 41 è sostituito dal
seguente:
"1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla
fonte".
2. Il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal
seguente:
"2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera
giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale
superiore a 80 dBA oppure un valore della pressione acustica
istantanea non ponderata superiore a 130 dBA è esposta una
segnaletica appropriata".
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