| (Congedi familiari).
1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 e fatte
salve le migliori condizioni contrattuali, la lavoratrice ed
il lavoratore hanno diritto ad assenze dal lavoro per un
periodo anche frazionato di trenta giorni ogni due anni, per
particolari condizioni familiari.
2. Le condizioni di cui al comma 1 possono essere la grave
malattia, il decesso o comunque la condizione che richieda una
presenza continuativa, con riferimento a parenti ed affini
entro il terzo grado, compresi i figli dopo gli 11 anni.
3. La sussistenza delle condizioni previste ai commi 1 e 2
è comunicata al datore di lavoro entro un congruo termine,
adeguato alle circostanze, e documentata con certificato
medico di una struttura pubblica o convenzionata con il
servizio sanitario o con altro documento comprovante le
condizioni stesse.
4. I periodi di congedo previsti dal presente articolo sono
coperti da contribuzione figurativa e sono computati ai fini
dell'anzianità di servizio e della progressione della
carriera.
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