| 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal
seguente:
"Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80
dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori nonché i
loro rappresentanti vegano informati su:".
2. Al comma 1 dell'articolo 42, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
" f- bis) l'uso corretto dei mezzi individuali di
protezione dell'udito;
f- ter) l'uso corretto ai fini della riduzione al
minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine
apparecchiature".
3. Il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato.
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