| 1. Il comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal
seguente:
"1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di
protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale può superare 80 dBA".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 43 sono sostituiti dai
seguenti:
"3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale
od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana
personale di 85 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 41, comma 1, i
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 85
dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione
dell'udito fornitigli dal datore di lavoro".
3. Il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal
seguente:
"6. I lavoratori nonché i loro rappresentanti sono
consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al comma
1".
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