| 1. Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal
seguente:
"1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al
rumore supera 80 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi
individuali di protezione, sono sottoposti a controllo
sanitario".
2. Il comma 3 dell'articolo 44 è sostituito dal
seguente:
"3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal
medico competente. Gli intervalli non possono essere comunque
superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale non supera 85 dBA e ad un anno nei casi
di
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esposizione quotidiana personale superiore a 85 dBA di cui
agli articoli 43 e 47".
3. Il comma 4 dell'articolo 44 è abrogato.
4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 44 sono sostituiti dai
seguenti:
"5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione
dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore,
conseguita mediante opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui al comma 5 possono
inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8,
comma 1".
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