| 1. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Superamento dei valori limite di
esposizione). - 1. Se nonostante l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 41, comma 1, l'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta
superiore a 85 dBA od il valore della pressione acustica
istantanea non ponderata risulta superiore a 130 dBA, il
datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, entro
trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure
tecniche ed organizzative applicate in conformità al comma 1
dell'articolo 41, informando i lavoratori nonché i loro
rappresentanti".
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