| 1. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Nuove apparecchiature, nuovi impianti
e ristrutturazioni). - 1. La progettazione, la costruzione
e la realizzazione
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di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli
ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed
impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41,
comma 1 e limitatamente ai progettisti, costruttori,
installatori, commercianti, locatori, alle sole misure
tecniche.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati
ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare
ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e
continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore
pari o superiore ad 80 dBA sono corredati da un'adeguata
informazione relativa al rumore prodotto nelle normali
condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa
comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto
di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che
producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più
basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o
adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o
realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente
addetti più di tre operai, deve corredare la notifica ex
articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che
indichi i prevedibili livelli sonori e soluzioni adottate per
il contenimento del rischio".
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