| 1. Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal
seguente:
"1. Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di
lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione
quotidiana di un lavoratore al rumore da una giornata
lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per
lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe
all'applicazione del disposto dell'articolo 43, a condizione
che adeguati controlli mostrino che la media settimanale dei
valori quotidiani di esposizone del lavoratore al rumore non
supera il valore di 85 dBA".
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2. Il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal
seguente:
"3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni
entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di
cui al comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga
di cui al comma 1 fermo restando la sua responsabilità per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al
presente decreto e l'obbligo di adeguarsi alle eventuali
prescrizioni successivamente impartite dall'organo di
vigilanza".
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