| 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 49 è
sostituita dalla seguente:
" b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore
di sanità copia del predetto registro;".
2. Le lettere d), ed e) del comma 3
dell'articolo 49 sono sostituite dalle seguenti:
" d) consegna alla USL competente per territorio, in
caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di
cui al comma 1;
e) richiede alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di
lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo
41;".
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