| 1. L'articolo 52 è sostituito dal seguente:
"Art. 52. - (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda fino a lire seicentomila, per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1,
lettera d), 19, 32, comma 1 e 43 comma 4;
b) con l'ammenda fino a lire trecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera
b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere
b) e c); ".
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