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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1280
DDL0190-0045
Progetto di legge Camera n. 190 - testo presentato - (DDL11-190)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C190. TESTIPDL
...C190.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 43.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC190 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    "Art.  55. -  (Esercizio dell'attività di medico
  competente). -  1.  I laureati in medicina e chirurgia che,
  pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1,
  lettera  c),  abbiano svolto l'attività di medico del
  lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare
  le funzioni di medico competente.
    2.  Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di
  medico competente i medici
 
                              Pag. 31
 
  non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario
  nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma
  1, lettera  c)  o che abbiano svolto l'attività di medico
  del lavoro per almeno quattro anni.
    3.  L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte
  dei medici di cui al comma 1, e l'accesso alla convenzione di
  cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  da parte dei
  medici di cui al comma 2 sono subordinate alla presentazione
  allo assessorato regionale alla sanità territorialmente
  competente, di domanda corredata dalla documentazione
  comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di
  attività di medico del lavoro per almeno quattro anni".
    2.  La domanda di cui al comma 3 dell'articolo 55 del
  decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma
  1 del presente articolo, è presentata entro 180 giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.  L'assessorato
  alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di
  ricezione della domanda stessa.
    3.  Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno
  presentato la domanda ai sensi dell'articolo 55 del decreto
  legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=940523 FASCID=DDL11-190 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0190 TOTPAG=0032 TOTDOC=0048 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=023 PAGFIN=0031 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=019000 00 FASCIDC=11DDL0190 SORTNAV=0019000 000 00000 ZZDDLC190 NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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