| 1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 55. - (Esercizio dell'attività di medico
competente). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che,
pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), abbiano svolto l'attività di medico del
lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare
le funzioni di medico competente.
2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di
medico competente i medici
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non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario
nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c) o che abbiano svolto l'attività di medico
del lavoro per almeno quattro anni.
3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte
dei medici di cui al comma 1, e l'accesso alla convenzione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei
medici di cui al comma 2 sono subordinate alla presentazione
allo assessorato regionale alla sanità territorialmente
competente, di domanda corredata dalla documentazione
comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di
attività di medico del lavoro per almeno quattro anni".
2. La domanda di cui al comma 3 dell'articolo 55 del
decreto legislativo n. 277 del 1991, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, è presentata entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'assessorato
alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di
ricezione della domanda stessa.
3. Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno
presentato la domanda ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
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