| 1. Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
"Art. 58. - (Convenzioni). - 1. Su iniziativa
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
regioni, è adottato un decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo
schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità
sanitarie locali territorialmente competenti, per la
effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico
competente negli esposti ad agenti chimici, fisici e biologici
nell'ambiente di lavoro, e delle rilevazioni da parte dei
tecnici competenti".
2. Il decreto di cui all'articolo 58- bis del decreto
n. 277 del 1990, introdotto dal comma 1 del presente articolo
è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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