| Onorevoli Colleghi! - L'evolversi della tecnologia in
Italia e nel mondo rende oggi più che mai necessario,
l'intervento del legislatore per regolamentare le prestazioni
d'ingegneria che sempre più si vanno confondendo con le
attività ad esse complementari e che in tal modo rischiano di
perdere la propria individualità, per diventare solo una
piccola e "indisciplinata" parte dei più grandi e complessi
processi produttivi.
Questi fenomeni si sono registrati principalmente in
seguito alla nascita delle cosiddette società di
ingegneria.
Le società di engineering svolgono attività diverse
nei vari campi dell'ingegneria, proponendo una vasta gamma di
servizi, il più delle volte riuniti in unica soluzione
contrattuale, di modo che si rende possibile un migliore
coordinamento dei lavori.
Ma il loro diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è
assai contrastato e controverso, specialmente per effetto
della operatività nel nostro panorama giuridico della legge 23
novembre 1939, n. 1815, che vieta l'esercizio in forma
societaria delle professioni intellettuali.
Pag. 2
Sono noti gli oscillamenti della giurisprudenza intorno
alla portata ed alla valenza di questo divieto, nel tentativo
di trovare soluzioni compromissorie che da una lato
giustificassero e legittimassero grosse realtà già operanti in
Italia, e dall'altro salvaguardassero il rispetto formale
della legge, riducendone il campo di applicazione o, il che è
lo stesso, interpretandone estensivamente le eccezioni.
In ogni caso la suprema Corte di cassazione, con le sue
numerose pronunce in materia, se ha dato un contributo
risolutivo al problema delle società di ingegneria come oggi
esistenti, non ha comunque potuto risolvere il problema di
tutte quelle altre società che esplicano, o vorrebbero
esplicare, semplicemente un'attività corrispondente a quella
propria dei professionisti intellettuali, cioè le società di
professionisti (o professionali per l'ingegneria) in senso
stretto.
Volendo sunteggiare sullo stato della vicenda
giurisprudenziale si può dire che l'indirizzo della Cassazione
è riducibile nei seguenti termini:
- la legittimazione della società di progettazione
riguarda le società aventi personalità giuridica;
- le società per azioni legittimate sono quelle aventi ad
oggetto un'attività di progettazione industriale;
- resta ferma l'osservanza di tutte le altre disposizioni
inderogabili come quelle che regolano la responsabilità dei
professionisti.
La legittimazione riguarderebbe quindi le sole società per
azioni e sarebbe ristretta soltanto a quelle aventi per
oggetto sociale la progettazione di impianti industriali.
Una legge che disciplini le società di ingegneria, o meglio
i tipi societari attraverso i quali è possibile svolgere le
prestazioni di ingegneria, è un'urgenza non più dilazionabile
nel tempo.
Il presente progetto muove dalla necessità di ricondurre
l'attività degli ingegneri, quale che sia la forma prescelta
per lo svolgimento di essa, alle prestazioni di ingegneria di
cui al regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
In tal senso è indispensabile partire dalla
regolamentazione non già del solo fenomeno societario
illustrato, ma più in generale delle prestazioni di
ingegneria, appunto, per ridare vigore, anche normativo, ad un
settore tanto importante, e per far sì che non se ne perda la
qualità, che in gran parte dipende dalla buona organizzazione
dei mezzi e ancor prima del potenziale umano, sempre più
attratto e rapito dal mercato estero.
Dietro il fenomeno del rapido sviluppo dell' engineering,
giocano forti e contrastanti interessi: da una parte sono
schierati gli ingegneri, rappresentati dal Consiglio
nazionale, che chiedono di definire le prestazioni
d'ingegneria precisando le forme e le modalità della
prestazione stessa, ivi compresa la forma societaria, nel
rispetto di una competenza professionale esclusiva che ruoti
attorno all'attività di progettazione pura.
In contrasto con un simile intento si pongono le società di
ingegneria già esistenti, le quali svolgono un'attività che,
sebbene basata sulla progettazione, e su tutte le mansioni
tipicamente riconosciute di competenza degli ingegneri, si
pongono, generalmente, in una dimensione diversa in quanto
offrono un'utilità "complessiva", fatta del coordinamento di
tutte le attività necessarie per raggiungere lo scopo che di
volta in volta il committente si prefigge.
Le loro richieste non si limitano alla sola
"liberalizzazione" dell'attività di ingegneria, ma vanno ben
oltre, fino a pretendere la modifica della normativa sull'albo
nazionale dei costruttori e di quelle relative ai contratti
posti in essere dalla pubblica amministrazione. Certamente un
simile intervento legislativo risolverebbe tutti i problemi di
queste società, lasciando loro la più ampia libertà di azione,
ma contemporaneamente aprirebbe il fianco ad una serie di
rischi connessi al pericolo dell'esercizio abusivo della
professione, al pericolo dello sfruttamento dell'opera
intellettuale in forme
Pag. 3
non compatibili con la dignità dei singoli professionisti,
alla necessità di una precisa regolamentazione delle
responsabilità sia nei confronti dei terzi e dei clienti, sia
nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali
o sindacali.
Lo stato di fatto, perfettamente rilevato anche dalla Corte
costituzionale in talune sentenze è tale per cui, ove si
voglia evitare di riconoscere alle società di engineering
il "diritto" di violare la legge, è assolutamente
necessario un intervento legislativo che detti una nuova e più
sensibile disciplina in materia.
L'esigenza di coordinare la realtà economica con i princìpi
riconosciuti imprescindibili dall'attività di engineering,
porta a proporre una regolamentazione in cui si prevedano
disposizioni che rispettino le funzioni degli ordini
professionali e mantengano la piena validità delle norme
legislative, deontologiche e disciplinari dettate per i
professionisti, in modo che l'attività, comunque svolta,
rimanga sempre soggetta alle norme generali che regolano le
prestazioni di ingegneria.
Per fare ciò si prevede l'obbligo per i professionisti di
adempiere a tutti i doveri previsti dall'articolo 2229 del
codice civile (articolo 1), mentre le società, siano esse
società di persone ovvero società di capitali, sono tenute a
dare comunicazione della loro costituzione agli ordini
professionali (articolo 10).
Tutto ciò al fine di consentire un controllo sul
comportamento dei singoli ingegneri, anche in ambito
societario, in modo da reprimere abusi e violazioni delle
norme di etica e di deontologia, sia da parte della società,
sia da parte dei singoli professionisti.
Per raggiungere gli scopi anzidetti è sembrato opportuno
procedere avendo sempre come punto di riferimento la
definizione dell'attività di ingegneria, data dalle leggi in
materia ed esplicitamente richiamata dall'articolo 1 della
proposta.
Nel capo I contenente le norme generali, dopo aver definito
l'oggetto della legge ed aver elencato quali soggetti sono
abilitati in via esclusiva a svolgere le attività di
ingegneria, si procede alla formulazione di una serie di norme
delle quali è facile comprendere gli intendimenti del
proponente.
Si fa riferimento al regime delle incompatibilità, alle
norme disciplinari e di etica professionale, a quelle sulla
responsabilità e sugli obblighi assicurativi, al divieto di
intermediazione, alle norme sui compensi e sui collaboratori,
fino a prevedere l'obbligo di comunicare la costituzione della
società ai competenti ordini professionali.
Alcune di queste norme sono esclusivamente rivolte ai
singoli professionisti, a dimostrazione della loro
indipendenza, intesa in senso strettamente professionale,
dall'ente societario comunque costituito: da tutte si evince
la volontà di mantenere il professionista al centro della
normativa, come punto fermo intorno al quale ruotano gli enti
societari costituiti nelle varie forme.
Dopo aver fissato i criteri generali della normativa, si
procede nei capi II e III all'individuazione dei due tipi
societari che, insieme con i professionisti autonomi e con gli
uffici costituiti dalla pubblica amministrazione,
rappresentano i soggetti legittimati a svolgere le attività di
ingegneria.
E' ormai imprescindibile, infatti, confrontarsi con la
realtà del mutato fabbisogno di prestazioni intellettuali
specie in materia tecnica. E non si fa evidentemente
riferimento solo al dilatarsi delle esigenze della
collettività in termini di necessità di grandiose opere
pubbliche e di servizi nuovi ed articolati. Si pensa anche al
continuo diversificarsi dei settori di intervento, alle
correlate necessità di specializzazione e soprattutto rigorosa
organizzazione del lavoro, ed alla interdisciplinarietà fra le
professioni tecniche.
A fianco a ciò è indiscusso il ruolo che da sempre svolge
la creatività intellettuale e conseguentemente l'applicazione
professionale nel complesso processo di adeguamento del nostro
Paese al trend di progresso tecnologico delle mature
economie di mercato.
Dunque non pare razionale, in questo momento, ricusare
l'idea che un modello
Pag. 4
organizzativo complesso creato per la impresa (società) possa
applicarsi anche all'esercizio della professione. Del resto è
quanto di fatto già avviene.
La società professionale per l'ingegneria e la società di
ingegneria si pongono come evoluzione in forma collettiva
della prestazione professionale, in quanto composte, la prima
interamente di ingegneri iscritti all'albo ed abilitati a
svolgere la professione in forma autonoma (articolo 11), la
seconda anche e soprattutto di ingegneri, i quali devono
rappresentare una percentuale minima del capitale sociale di
tal che non risulti equivoca l'impronta che si vuole dare alla
società stessa (articolo 14).
Anche il capitale sociale minimo è previsto per legge.
Il filo conduttore della normativa è sempre quello
individuato nel capo I: sia le società di professionisti che
le società di ingegneria infatti hanno ad oggetto le attività
proprie degli ingegneri che, come tali, possono essere svolte
esclusivamente da professionisti abilitati.
Ovviamente per le due forme societarie esistono
prescrizioni diverse in relazione alle diverse situazioni ad
esse sottostanti: mentre le società professionali per
l'esercizio dell'ingegneria possono costituirsi nella forma
delle società di persone (articolo 11), le società di
ingegneria devono assumere la forma della società di capitali
(articolo 14) il che comporta necessarie diversificazioni a
livello organizzativo, relativamente alla rappresentanza, alla
responsabilità, alla assunzione dell'incarico, alla procura
ecc.
A prescindere dalla forma societaria adottata devono però
sempre essere ben individuabili sia i professionisti
firmatari, responsabili dell'opera, sia gli amministratori,
rappresentanti legali delle società, in modo che sia
maggiormente garantita la tutela dei terzi e che le società di
ingegneria offrano le stesse garanzie di responsabilità
professionale che danno i professionisti privati, anche sotto
il profilo penale.
Per questo motivo è previsto l'obbligo, per le società di
capitali di cui al capo III, di indicare nell'atto
costitutivo, oltre alla composizione degli organi sociali ed
ai rappresentanti legali, anche l'organigramma della società
per le funzioni professionali e tecniche, con la precisazione
delle specifiche competenze e dei limiti di responsabilità
(articolo 15, lettere d) ed e).
E' in particolare prevista la figura del direttore tecnico,
che sarà membro di diritto degli organi deliberativi della
società, proprio al fine di garantire la corrispondenza fra
l'adozione delle decisioni e il momento dell'ideazione e
realizzazione progettuale.
Simili adempimenti non sono invece richiesti per le società
professionali per l'ingegneria di cui al capo II in quanto,
essendo queste costituite nella forma della società di
persone, ne consegue, ex lege, una responsabilità
solidale ed illimitata di tutti i soci, salve le
responsabilità di ordine penale relative alla diretta
paternità dell'opera.
Una norma assai importante, contenuta negli articoli 11,
comma 3, e 14, comma 3, è il divieto imposto sia alle società
professionali che alle società di ingegneria, di svolgere
attività relative alla materiale realizzazione dell'opera: è
evidente l'intendimento di delimitare l'ambito dell'attività
degli ingegneri, sia intesi come persone fisiche sia come
persone giuridiche (nel rispetto del divieto comunitario di
discriminazioni tra le persone fisiche e le persone
giuridiche), alle prestazioni propriamente di ingegneria.
Nel panorama operativo tracciato dalla presente normativa,
figurano due nuove entità societarie le cui esclusive mansioni
ed oggetto sociale sono quelle tipiche degli ingegneri, e che
anche alla luce delle nuove direttive comunitarie in materia
di appalti di lavori pubblici e di servizi, sono presentate
dall'articolo 3 come possibili partners dello Stato e
della pubblica amministrazione, cui possono fornire
liberamente i loro servizi.
Per ciò che attiene poi alle norme penali, fiscali e
previdenziali connesse allo svolgimento delle prestazioni di
ingegneria, nelle forme di cui all'articolo 2, la presente
proposta di legge nel richiamare le vigenti norme dello Stato,
rinviando
Pag. 5
per le opportune specificazioni al regolamento attuativo, ha
inteso mantenere il più possibile inalterate le
caratteristiche della professione dell'ingegnere nei suoi
rapporti con gli ordini (norme previdenziali) e con lo Stato
(norme fiscali e penali).
Un importante ruolo di controllo è attribuito in materia di
costituzione e operatività dei tipi societari agli ordini
professionali cui è demandata la tenuta dei registri delle
società professionali e delle società di ingegneria (articolo
18).
L'intero progetto abbisognerà di uno sviluppo attuativo in
fase regolamentare mediante lo strumento del regolamento,
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
In termini, il presente articolato non vuole né pretende di
rivoluzionare l'assetto delle prestazioni di ingegneria, ma si
propone di riorganizzarne il sistema per consentire anche in
Italia uno sviluppo tecnologico civile ed industriale, che
consenta a tutti gli operatori del settore ingegneristico
(professionisti e società) di affrontare da pari a pari la
concorrenza dei mercati esteri e che finalmente renda più
efficace e trasparente l'attività delle pubbliche
amministrazioni impegnate nella realizzazione dell'interesse
pubblico.
| |