Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1292
DDL0200-0002
Progetto di legge Camera n. 200 - testo presentato - (DDL11-200)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C200. TESTIPDL
...C200.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC200 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! - L'evolversi della tecnologia in
  Italia e nel mondo rende oggi più che mai necessario,
  l'intervento del legislatore per regolamentare le prestazioni
  d'ingegneria che sempre più si vanno confondendo con le
  attività ad esse complementari e che in tal modo rischiano di
  perdere la propria individualità, per diventare solo una
  piccola e "indisciplinata" parte dei più grandi e complessi
  processi produttivi.
    Questi fenomeni si sono registrati principalmente in
  seguito alla nascita delle cosiddette società di
  ingegneria.
    Le società di  engineering  svolgono attività diverse
  nei vari campi dell'ingegneria, proponendo una vasta gamma di
  servizi, il più delle volte riuniti in unica soluzione
  contrattuale, di modo che si rende possibile un migliore
  coordinamento dei lavori.
    Ma il loro diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento è
  assai contrastato e controverso, specialmente per effetto
  della operatività nel nostro panorama giuridico della legge 23
  novembre 1939, n. 1815, che vieta l'esercizio in forma
  societaria delle professioni intellettuali.
 
                               Pag. 2
 
    Sono noti gli oscillamenti della giurisprudenza intorno
  alla portata ed alla valenza di questo divieto, nel tentativo
  di trovare soluzioni compromissorie che da una lato
  giustificassero e legittimassero grosse realtà già operanti in
  Italia, e dall'altro salvaguardassero il rispetto formale
  della legge, riducendone il campo di applicazione o, il che è
  lo stesso, interpretandone estensivamente le eccezioni.
    In ogni caso la suprema Corte di cassazione, con le sue
  numerose pronunce in materia, se ha dato un contributo
  risolutivo al problema delle società di ingegneria come oggi
  esistenti, non ha comunque potuto risolvere il problema di
  tutte quelle altre società che esplicano, o vorrebbero
  esplicare, semplicemente un'attività corrispondente a quella
  propria dei professionisti intellettuali, cioè le società di
  professionisti (o professionali per l'ingegneria) in senso
  stretto.
    Volendo sunteggiare sullo stato della vicenda
  giurisprudenziale si può dire che l'indirizzo della Cassazione
  è riducibile nei seguenti termini:
      - la legittimazione della società di progettazione
  riguarda le società aventi personalità giuridica;
      - le società per azioni legittimate sono quelle aventi ad
  oggetto un'attività di progettazione industriale;
      - resta ferma l'osservanza di tutte le altre disposizioni
  inderogabili come quelle che regolano la responsabilità dei
  professionisti.
    La legittimazione riguarderebbe quindi le sole società per
  azioni e sarebbe ristretta soltanto a quelle aventi per
  oggetto sociale la progettazione di impianti industriali.
    Una legge che disciplini le società di ingegneria, o meglio
  i tipi societari attraverso i quali è possibile svolgere le
  prestazioni di ingegneria, è un'urgenza non più dilazionabile
  nel tempo.
    Il presente progetto muove dalla necessità di ricondurre
  l'attività degli ingegneri, quale che sia la forma prescelta
  per lo svolgimento di essa, alle prestazioni di ingegneria di
  cui al regio-decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
    In tal senso è indispensabile partire dalla
  regolamentazione non già del solo fenomeno societario
  illustrato, ma più in generale delle prestazioni di
  ingegneria, appunto, per ridare vigore, anche normativo, ad un
  settore tanto importante, e per far sì che non se ne perda la
  qualità, che in gran parte dipende dalla buona organizzazione
  dei mezzi e ancor prima del potenziale umano, sempre più
  attratto e rapito dal mercato estero.
    Dietro il fenomeno del rapido sviluppo dell' engineering,
  giocano forti e contrastanti interessi: da una parte sono
  schierati gli ingegneri, rappresentati dal Consiglio
  nazionale, che chiedono di definire le prestazioni
  d'ingegneria precisando le forme e le modalità della
  prestazione stessa, ivi compresa la forma societaria, nel
  rispetto di una competenza professionale esclusiva che ruoti
  attorno all'attività di progettazione pura.
    In contrasto con un simile intento si pongono le società di
  ingegneria già esistenti, le quali svolgono un'attività che,
  sebbene basata sulla progettazione, e su tutte le mansioni
  tipicamente riconosciute di competenza degli ingegneri, si
  pongono, generalmente, in una dimensione diversa in quanto
  offrono un'utilità "complessiva", fatta del coordinamento di
  tutte le attività necessarie per raggiungere lo scopo che di
  volta in volta il committente si prefigge.
    Le loro richieste non si limitano alla sola
  "liberalizzazione" dell'attività di ingegneria, ma vanno ben
  oltre, fino a pretendere la modifica della normativa sull'albo
  nazionale dei costruttori e di quelle relative ai contratti
  posti in essere dalla pubblica amministrazione.  Certamente un
  simile intervento legislativo risolverebbe tutti i problemi di
  queste società, lasciando loro la più ampia libertà di azione,
  ma contemporaneamente aprirebbe il fianco ad una serie di
  rischi connessi al pericolo dell'esercizio abusivo della
  professione, al pericolo dello sfruttamento dell'opera
  intellettuale in forme
 
                               Pag. 3
 
  non compatibili con la dignità dei singoli professionisti,
  alla necessità di una precisa regolamentazione delle
  responsabilità sia nei confronti dei terzi e dei clienti, sia
  nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali
  o sindacali.
    Lo stato di fatto, perfettamente rilevato anche dalla Corte
  costituzionale in talune sentenze è tale per cui, ove si
  voglia evitare di riconoscere alle società di  engineering
  il "diritto" di violare la legge, è assolutamente
  necessario un intervento legislativo che detti una nuova e più
  sensibile disciplina in materia.
    L'esigenza di coordinare la realtà economica con i princìpi
  riconosciuti imprescindibili dall'attività di  engineering,
  porta a proporre una regolamentazione in cui si prevedano
  disposizioni che rispettino le funzioni degli ordini
  professionali e mantengano la piena validità delle norme
  legislative, deontologiche e disciplinari dettate per i
  professionisti, in modo che l'attività, comunque svolta,
  rimanga sempre soggetta alle norme generali che regolano le
  prestazioni di ingegneria.
    Per fare ciò si prevede l'obbligo per i professionisti di
  adempiere a tutti i doveri previsti dall'articolo 2229 del
  codice civile (articolo 1), mentre le società, siano esse
  società di persone ovvero società di capitali, sono tenute a
  dare comunicazione della loro costituzione agli ordini
  professionali (articolo 10).
    Tutto ciò al fine di consentire un controllo sul
  comportamento dei singoli ingegneri, anche in ambito
  societario, in modo da reprimere abusi e violazioni delle
  norme di etica e di deontologia, sia da parte della società,
  sia da parte dei singoli professionisti.
    Per raggiungere gli scopi anzidetti è sembrato opportuno
  procedere avendo sempre come punto di riferimento la
  definizione dell'attività di ingegneria, data dalle leggi in
  materia ed esplicitamente richiamata dall'articolo 1 della
  proposta.
    Nel capo I contenente le norme generali, dopo aver definito
  l'oggetto della legge ed aver elencato quali soggetti sono
  abilitati in via esclusiva a svolgere le attività di
  ingegneria, si procede alla formulazione di una serie di norme
  delle quali è facile comprendere gli intendimenti del
  proponente.
    Si fa riferimento al regime delle incompatibilità, alle
  norme disciplinari e di etica professionale, a quelle sulla
  responsabilità e sugli obblighi assicurativi, al divieto di
  intermediazione, alle norme sui compensi e sui collaboratori,
  fino a prevedere l'obbligo di comunicare la costituzione della
  società ai competenti ordini professionali.
    Alcune di queste norme sono esclusivamente rivolte ai
  singoli professionisti, a dimostrazione della loro
  indipendenza, intesa in senso strettamente professionale,
  dall'ente societario comunque costituito: da tutte si evince
  la volontà di mantenere il professionista al centro della
  normativa, come punto fermo intorno al quale ruotano gli enti
  societari costituiti nelle varie forme.
    Dopo aver fissato i criteri generali della normativa, si
  procede nei capi II e III all'individuazione dei due tipi
  societari che, insieme con i professionisti autonomi e con gli
  uffici costituiti dalla pubblica amministrazione,
  rappresentano i soggetti legittimati a svolgere le attività di
  ingegneria.
    E' ormai imprescindibile, infatti, confrontarsi con la
  realtà del mutato fabbisogno di prestazioni intellettuali
  specie in materia tecnica.  E non si fa evidentemente
  riferimento solo al dilatarsi delle esigenze della
  collettività in termini di necessità di grandiose opere
  pubbliche e di servizi nuovi ed articolati.  Si pensa anche al
  continuo diversificarsi dei settori di intervento, alle
  correlate necessità di specializzazione e soprattutto rigorosa
  organizzazione del lavoro, ed alla interdisciplinarietà fra le
  professioni tecniche.
    A fianco a ciò è indiscusso il ruolo che da sempre svolge
  la creatività intellettuale e conseguentemente l'applicazione
  professionale nel complesso processo di adeguamento del nostro
  Paese al  trend  di progresso tecnologico delle mature
  economie di mercato.
    Dunque non pare razionale, in questo momento, ricusare
  l'idea che un modello
 
                               Pag. 4
 
  organizzativo complesso creato per la impresa (società) possa
  applicarsi anche all'esercizio della professione.  Del resto è
  quanto di fatto già avviene.
    La società professionale per l'ingegneria e la società di
  ingegneria si pongono come evoluzione in forma collettiva
  della prestazione professionale, in quanto composte, la prima
  interamente di ingegneri iscritti all'albo ed abilitati a
  svolgere la professione in forma autonoma (articolo 11), la
  seconda anche e soprattutto di ingegneri, i quali devono
  rappresentare una percentuale minima del capitale sociale di
  tal che non risulti equivoca l'impronta che si vuole dare alla
  società stessa (articolo 14).
    Anche il capitale sociale minimo è previsto per legge.
    Il filo conduttore della normativa è sempre quello
  individuato nel capo I: sia le società di professionisti che
  le società di ingegneria infatti hanno ad oggetto le attività
  proprie degli ingegneri che, come tali, possono essere svolte
  esclusivamente da professionisti abilitati.
    Ovviamente per le due forme societarie esistono
  prescrizioni diverse in relazione alle diverse situazioni ad
  esse sottostanti: mentre le società professionali per
  l'esercizio dell'ingegneria possono costituirsi nella forma
  delle società di persone (articolo 11), le società di
  ingegneria devono assumere la forma della società di capitali
  (articolo 14) il che comporta necessarie diversificazioni a
  livello organizzativo, relativamente alla rappresentanza, alla
  responsabilità, alla assunzione dell'incarico, alla procura
  ecc.
    A prescindere dalla forma societaria adottata devono però
  sempre essere ben individuabili sia i professionisti
  firmatari, responsabili dell'opera, sia gli amministratori,
  rappresentanti legali delle società, in modo che sia
  maggiormente garantita la tutela dei terzi e che le società di
  ingegneria offrano le stesse garanzie di responsabilità
  professionale che danno i professionisti privati, anche sotto
  il profilo penale.
    Per questo motivo è previsto l'obbligo, per le società di
  capitali di cui al capo III, di indicare nell'atto
  costitutivo, oltre alla composizione degli organi sociali ed
  ai rappresentanti legali, anche l'organigramma della società
  per le funzioni professionali e tecniche, con la precisazione
  delle specifiche competenze e dei limiti di responsabilità
  (articolo 15, lettere  d)  ed  e).
    E' in particolare prevista la figura del direttore tecnico,
  che sarà membro di diritto degli organi deliberativi della
  società, proprio al fine di garantire la corrispondenza fra
  l'adozione delle decisioni e il momento dell'ideazione e
  realizzazione progettuale.
    Simili adempimenti non sono invece richiesti per le società
  professionali per l'ingegneria di cui al capo II in quanto,
  essendo queste costituite nella forma della società di
  persone, ne consegue,  ex lege,  una responsabilità
  solidale ed illimitata di tutti i soci, salve le
  responsabilità di ordine penale relative alla diretta
  paternità dell'opera.
    Una norma assai importante, contenuta negli articoli 11,
  comma 3, e 14, comma 3, è il divieto imposto sia alle società
  professionali che alle società di ingegneria, di svolgere
  attività relative alla materiale realizzazione dell'opera: è
  evidente l'intendimento di delimitare l'ambito dell'attività
  degli ingegneri, sia intesi come persone fisiche sia come
  persone giuridiche (nel rispetto del divieto comunitario di
  discriminazioni tra le persone fisiche e le persone
  giuridiche), alle prestazioni propriamente di ingegneria.
    Nel panorama operativo tracciato dalla presente normativa,
  figurano due nuove entità societarie le cui esclusive mansioni
  ed oggetto sociale sono quelle tipiche degli ingegneri, e che
  anche alla luce delle nuove direttive comunitarie in materia
  di appalti di lavori pubblici e di servizi, sono presentate
  dall'articolo 3 come possibili  partners  dello Stato e
  della pubblica amministrazione, cui possono fornire
  liberamente i loro servizi.
    Per ciò che attiene poi alle norme penali, fiscali e
  previdenziali connesse allo svolgimento delle prestazioni di
  ingegneria, nelle forme di cui all'articolo 2, la presente
  proposta di legge nel richiamare le vigenti norme dello Stato,
  rinviando
 
                               Pag. 5
 
  per le opportune specificazioni al regolamento attuativo, ha
  inteso mantenere il più possibile inalterate le
  caratteristiche della professione dell'ingegnere nei suoi
  rapporti con gli ordini (norme previdenziali) e con lo Stato
  (norme fiscali e penali).
    Un importante ruolo di controllo è attribuito in materia di
  costituzione e operatività dei tipi societari agli ordini
  professionali cui è demandata la tenuta dei registri delle
  società professionali e delle società di ingegneria (articolo
  18).
    L'intero progetto abbisognerà di uno sviluppo attuativo in
  fase regolamentare mediante lo strumento del regolamento,
  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera  a),  della
  legge 23 agosto 1988, n. 400.
    In termini, il presente articolato non vuole né pretende di
  rivoluzionare l'assetto delle prestazioni di ingegneria, ma si
  propone di riorganizzarne il sistema per consentire anche in
  Italia uno sviluppo tecnologico civile ed industriale, che
  consenta a tutti gli operatori del settore ingegneristico
  (professionisti e società) di affrontare da pari a pari la
  concorrenza dei mercati esteri e che finalmente renda più
  efficace e trasparente l'attività delle pubbliche
  amministrazioni impegnate nella realizzazione dell'interesse
  pubblico.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-200 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0200 TOTPAG=0014 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=020000 00 FASCIDC=11DDL0200 SORTNAV=0020000 000 00000 ZZDDLC200 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati