| (Professione di ingegnere).
1. La professione di ingegnere può essere svolta dagli
aventi titolo in uno dei seguenti modi:
a) in forma autonoma;
b) in qualità di socio di una società professionale
di cui al capo II;
c) in qualità di socio di una società di ingegneria
di cui al capo III;
d) alle dipendenze di un ente pubblico o privato,
azienda pubblica o privata, società professionale per
l'ingegneria, società di ingegneria, mediante contratto a
tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, o in
regime convenzionato.
2. Tutte le cause di incompatibilità previste per
l'esercizio della professione in forma autonoma si estendono
alle forme societarie di cui al comma 1.
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