| (Responsabilità).
1. I professionisti incaricati di svolgere le prestazioni
di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di
esercizio della professione, sono tenuti a firmare e ad
assumere la responsabilità solo degli atti personalmente
svolti o coordinati.
2. Ogni attività professionale, comunque esercitata, deve
essere coperta da una polizza assicurativa.
3. Per i professionisti dipendenti delle società di cui ai
capi II e III, la polizza è garantita dalla società stessa.
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