| (Compensi).
1. I compensi relativi alle prestazioni professionali di
cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di
esercizio della professione, sono determinati dalle tariffe
professionali previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Le tariffe non possono essere
inferiori al minimo stabilito dalla suddetta legge.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla
determinazione del compenso in base alla legge, n. 143 del
1949, provvede il Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui
all'articolo 21 della presente legge.
3. Nei casi previsti dalla citata legge n. 143 del 1949, le
parcelle devono essere sottoposte al parere dell'ordine
professionale della provincia dove è iscritto il
professionista autonomo o dove ha la sede legale la società
professionale o la società di ingegneria.
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