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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


130
DDL0012-0009
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
                   (Anticipazione INPS). 
    1.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto, a
  richiesta, a percepire nel periodo dei congedi, previsti
  all'articolo 2, una specifica anticipazione erogata dall'ente
  previdenziale cui il lavoratore è iscritto, secondo le
  modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  L'anticipazione di cui al comma 1 è stabilita nella
  misura del settanta per cento della retribuzione persa in
  relazione al congedo e costituisce base imponibile
 
                              Pag. 17
 
  ai fini IRPEF.  L'anticipazione è rimborsata in un periodo non
  superiore ai cinque anni dal lavoratore o dalla lavoratrice
  all'ente previdenziale, con l'applicazione di un tasso
  d'interesse pari alla variazione dei prezzi al consumo
  accertata dall'ISTAT verificatasi nel periodo di riferimento,
  con modalità stabilite nei decreti di cui al comma 1.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=021 PAGFIN=0017 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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