| (Anticipazione INPS).
1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto, a
richiesta, a percepire nel periodo dei congedi, previsti
all'articolo 2, una specifica anticipazione erogata dall'ente
previdenziale cui il lavoratore è iscritto, secondo le
modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è stabilita nella
misura del settanta per cento della retribuzione persa in
relazione al congedo e costituisce base imponibile
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ai fini IRPEF. L'anticipazione è rimborsata in un periodo non
superiore ai cinque anni dal lavoratore o dalla lavoratrice
all'ente previdenziale, con l'applicazione di un tasso
d'interesse pari alla variazione dei prezzi al consumo
accertata dall'ISTAT verificatasi nel periodo di riferimento,
con modalità stabilite nei decreti di cui al comma 1.
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