| (Società di persone).
1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di
cui all'articolo 1, possono essere costituite società
professionali per l'ingegneria come società di persone, nelle
forme e nei modi di cui ai capi II, III, e IV del titolo V,
del libro V del codice civile, in quanto compatibili.
2. Le società professionali possono essere costituite solo
tra gli ingegneri iscritti
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negli appositi albi ed abilitati all'esercizio dell'attività
professionale in forma autonoma. I soci della società
professionale sono vincolati a prestare la loro opera
esclusivamente a favore della società di cui fanno parte.
3. Alle società professionali per l'ingegneria è fatto
divieto di svolgere ogni attività volta alla materiale
realizzazione dell'opera.
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