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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1307
DDL0200-0017
Progetto di legge Camera n. 200 - testo presentato - (DDL11-200)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C200. TESTIPDL
...C200.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I NORME GENERALI
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC200 ZZ11 ZZPD ZZPR
                (Costituzione della società).
    1.  L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve
  specificatamente indicare a pena di nullità:
        a)  la ragione sociale seguita dalla dicitura
  "Società di ingegneria";
        b)  il capitale sociale sottoscritto ed interamente
  versato non inferiore a lire 200.000.000;
        c)  la percentuale di capitale che dovrà essere
  versato e la corrispondente quota azionaria che dovrà essere
  detenuta per tutto la durata della società da ingegneri
  iscritti all'albo.  Tale quota non potrà essere inferiore al 60
  per cento del capitale;
 
                              Pag. 12
 
        d)  la composizione degli organi sociali e
  l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore
  tecnico;
        e)  l'organigramma della società per le funzioni
  professionali tecniche, e la precisazione delle specifiche
  competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei
  componenti il ruolo professionale, come stabilito dal
  regolamento di attuazione;
        f)  l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento
  alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.
    2.  L'ammontare del capitale versato e la percentuale di
  esso detenuta dai singoli soci, saranno determinati dal
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.
    3.  Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto
  nell'albo professionale e fa parte di diritto del consiglio di
  amministrazione.
    4.  L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere
  depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice
  civile per la forma societaria prescelta.
    5.  Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al
  consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli
  amministratori provvedono a depositare copia dell'atto
  costitutivo e dello statuto sociale presso la stessa autorità.
  La società può iniziare la propria attività solo in seguito a
  tali adempimenti, e comunque dopo l'iscrizione nel registro di
  cui all'articolo 17.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-200 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0200 TOTPAG=0014 TOTDOC=0023 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=020 PAGFIN=0012 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=020000 00 FASCIDC=11DDL0200 SORTNAV=0020000 000 00000 ZZDDLC200 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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