| (Costituzione della società).
1. L'atto costitutivo delle società di ingegneria deve
specificatamente indicare a pena di nullità:
a) la ragione sociale seguita dalla dicitura
"Società di ingegneria";
b) il capitale sociale sottoscritto ed interamente
versato non inferiore a lire 200.000.000;
c) la percentuale di capitale che dovrà essere
versato e la corrispondente quota azionaria che dovrà essere
detenuta per tutto la durata della società da ingegneri
iscritti all'albo. Tale quota non potrà essere inferiore al 60
per cento del capitale;
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d) la composizione degli organi sociali e
l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore
tecnico;
e) l'organigramma della società per le funzioni
professionali tecniche, e la precisazione delle specifiche
competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei
componenti il ruolo professionale, come stabilito dal
regolamento di attuazione;
f) l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento
alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.
2. L'ammontare del capitale versato e la percentuale di
esso detenuta dai singoli soci, saranno determinati dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.
3. Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto
nell'albo professionale e fa parte di diritto del consiglio di
amministrazione.
4. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere
depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice
civile per la forma societaria prescelta.
5. Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al
consiglio dell'ordine, come previsto dall'articolo 10, gli
amministratori provvedono a depositare copia dell'atto
costitutivo e dello statuto sociale presso la stessa autorità.
La società può iniziare la propria attività solo in seguito a
tali adempimenti, e comunque dopo l'iscrizione nel registro di
cui all'articolo 17.
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