| (Anticipazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro).
1. I soggetti che usufruiscono, avendone titolo, dei
congedi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge
hanno diritto, a domanda, ad una anticipazione, fino
all'intero importo della retribuzione corrispondente ai giorni
del congedo, del trattamento di fine rapporto, disciplinato
dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. In deroga a quanto stabilito dai commi sesto e seguenti
dell'articolo 2120 del codice civile, l'anticipazione di cui
al comma 1:
a) è corrisposta a tutti i lavoratori e le
lavoratrici che avendo titolo la richiedono;
b) è corrisposta unitamente alla retribuzione, del
primo periodo di paga successivo al termine del congedo;
c) non può essere cumulativamente superiore alla
misura del trattamento di fine rapporto cui il lavoratore e la
lavoratrice avrebbero diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta.
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