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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


131
DDL0012-0010
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL11-12)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE -- Capo I. IL TEMPO NELL'ARCO DELLA VITA
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Anticipazione del trattamento di fine rapporto di
                         lavoro). 
    1.  I soggetti che usufruiscono, avendone titolo, dei
  congedi previsti agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge
  hanno diritto, a domanda, ad una anticipazione, fino
  all'intero importo della retribuzione corrispondente ai giorni
  del congedo, del trattamento di fine rapporto, disciplinato
  dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito
  dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
    2.  In deroga a quanto stabilito dai commi sesto e seguenti
  dell'articolo 2120 del codice civile, l'anticipazione di cui
  al comma 1:
        a)  è corrisposta a tutti i lavoratori e le
  lavoratrici che avendo titolo la richiedono;
        b)  è corrisposta unitamente alla retribuzione, del
  primo periodo di paga successivo al termine del congedo;
        c)  non può essere cumulativamente superiore alla
  misura del trattamento di fine rapporto cui il lavoratore e la
  lavoratrice avrebbero diritto nel caso di cessazione del
  rapporto alla data della richiesta.
 
DATA=901909 FASCID=DDL11-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0032 TOTDOC=0035 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=008 PAGFIN=0017 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=11DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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