| (Vigilanza degli ordini).
1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle
società professionali per l'ingegneria e sulle società di
ingegneria per assicurare il rispetto della presente legge.
2. In particolare, e salvo quanto ulteriormente previsto
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, compete
agli ordini professionali:
a) vigilare affinché non si verifichino ingerenze
nell'attività professionale da parte di soggetti privi di
abilitazione professionale e di iscrizione nell'albo;
b) controllare il corretto esercizio della
professione di ingegnere nel rispetto, oltre che delle leggi
professionali e delle norme etiche, anche della autonomia
professionale nell'ambito delle responsabilità individuali;
c) sottoporre a giudizio disciplinare i
professionisti che, operando nelle società a qualsiasi titolo,
violino le norme di etica.
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