| (Sanzioni nei casi di contravvenzione).
1. E' vietata la costituzione di società professionali per
l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto
sancito dalla presente legge.
2. Le società già costituite in modo difforme dalle
presenti norme, se non adeguate nei termini e secondo le
modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21,
devono essere sciolte.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a
lire 5 milioni e con l'arresto fino a tre mesi.
4. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna
anche l'esercizio abusivo della professione, i contravventori
incorrono anche nelle pene stabilite dall'articolo 348 del
codice penale.
5. Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera
di intermediazione o contravvenga alle regole di
incompatibilità, il legale rappresentante è punito con
l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
CAPO V
NORME TRANSITORIE
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