| (Regolamento di attuazione).
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è adottato su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, il regolamento di attuazione della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
| |