| (Scuola dell'infanzia).
1. La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini
di età compresa fra i tre ed i cinque anni, al fine di
assicurare loro una prima esperienza di formazione scolastica
secondo i bisogni e le esigenze proprie dell'età.
2. Nella sua azione educativa la scuola dell'infanzia si
ispira ai valori affermati nella Costituzione e concorre, in
collaborazione con la famiglia, a promuovere la personalità
del bambino sviluppandone le potenzialità.
3. Per i suoi caratteri e per le sue finalità, la scuola
dell'infanzia costituisce, con propria identità e autonomia
istituzionale, il primo grado del sistema formativo scolastico
di base e si raccorda con l'asilo nido e con la scuola
elementare per la necessaria continuità educativa.
4. Con particolare riferimento all'atto dell'ingresso nella
scuola elementare e alle particolari esigenze del bambino di
cinque anni, sono stabilite forme di raccordo in ordine alla
programmazione educativa, alla informazione sugli alunni
all'atto del passaggio dall'una all'altra istituzione, alla
partecipazione dei genitori e dei vari operatori, alla
organizzazione dei servizi interni ed esterni, alle forme di
aggiornamento e qualificazione del personale docente ed
ausiliario.
5. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.
Il diritto del bambino a frequentare la scuola dell'infanzia è
assicurato nell'ambito degli ordinamenti del diritto allo
studio e con l'istituzione di scuole su tutto il territorio
nazionale. Le scuole promuovono, mediante il rapporto
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con le famiglie e contribuendo a rimuovere le eventuali
difficoltà, l'iscrizione, l'assiduità e la continuità della
frequenza dei bambini per tutto il triennio.
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