| (Diritto allo studio, integrazione scolastica
e assistenza).
1. Agli alunni della scuola dell'infanzia,
indipendentemente dal tipo di scuola da essi frequentato, si
estendono le norme in materia di diritto allo studio, di
integrazione scolastica dei bambini svantaggiati e
handicappati, di assistenza e prevenzione medico-specialistica
in vigore per gli alunni delle scuole elementari, nelle forme
e nei modi rispondenti alle esigenze proprie dell'età e ai
caratteri costitutivi della scuola dell'infanzia.
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