| (Docenti).
1. Per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia
sono richiesti, a partire da cinque anni dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, il
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diploma di laurea e la specifica abilitazione secondo le
disposizioni in vigore.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano in possesso del diploma di scuola magistrale o
dell'abilitazione magistrale, o conseguano tali titoli entro
un triennio, sono ammessi ai concorsi per il conseguimento
della specifica abilitazione e possono pertanto accedere
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con l'obbligo di
frequentare, entro i primi tre anni di insegnamento, un corso
integrativo di durata annuale promosso, in ciascuna provincia,
dall'amministrazione scolastica, con la collaborazione delle
università, degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e secondo
le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione
con apposita ordinanza.
3. La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita.
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