| (Generalizzazione del servizio pubblico
integrato).
1. Il diritto di ogni bambino in età compresa fra i tre ed
i cinque anni ad avvalersi di una educazione scolastica
consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato
con l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole
statali, regionali e degli enti locali, di enti, istituzioni e
associazioni a carattere pubblico e privato.
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2. Le scuole dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, nonché quelle di enti, istituzioni e associazioni
giuridicamente costituiti, non aventi scopo di lucro, che
richiedono e ottengono il riconoscimento di cui alla presente
legge, in quanto concorrono a garantire la generalizzazione
del servizio con pari opportunità per tutti gli utenti e in
conformità alle norme generali di cui al capo I, costituiscono
il servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia
nell'ambito del sistema scolastico di base.
3. Alle scuole dell'infanzia del servizio pubblico
integrato si estendono, compatibilmente con l'autonomia delle
singole istituzioni e con la loro caratterizzazione per quanto
concerne il tipo di gestione, le disposizioni previste dalla
legge 5 giugno 1990, n. 148, in materia di continuità
educativa con la scuola elementare e con la scuola media.
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