| (Condizioni per le scuole del servizio
pubblico integrato).
1. Le scuole dell'infanzia che fanno parte del servizio
pubblico integrato:
a) applicano gli orientamenti programmatici e le
norme generali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta
salva la loro identità culturale e pedagogico-didattica;
b) sono dotate di un apposito statuto o regolamento
in cui è esplicitamente escluso il fine di lucro e assicurata
la pubblicità dei bilanci;
c) cooperano, nell'ambito della programmazione
scolastica territoriale, con le istituzioni esistenti per la
generalizzazione del servizio nel rispetto delle libere scelte
dei genitori;
d) prevedono un numero minimo e massimo degli
alunni per sezione conforme a quello previsto per le scuole
statali;
e) dispongono di personale in possesso dei
requisiti professionali richiesti cui riconoscono la libertà
culturale e
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didattica, i diritti sindacali, le forme di partecipazione
scolastica e garantiscono condizioni normative ed economiche
conformi alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di
lavoro in vigore per le rispettive categorie;
f) prevedono organi collegiali analoghi a quelli
previsti per la scuola statale;
g) si attengono, per quanto non previsto dalle
norme generali in materia di organizzazione didattica, di
orario e di calendario annuale, alla disciplina in vigore per
la scuola statale;
h) accolgono, uniformandosi alla normativa
generale, i bambini in situazione di handicap o di
svantaggio e si adeguano, quanto ad organizzazione e a
personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei
medesimi.
2. Ogni scuola del servizio pubblico integrato conserva la
sua autonomia e concorre, secondo le sue specifiche finalità e
caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e
sociali della scuola dell'infanzia.
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