| (Scuola statale dell'infanzia).
1. La scuola statale dell'infanzia, per le sue finalità e
per i suoi caratteri istituzionali, è parte del sistema
scolastico di base e opera in continuità educativa con la
scuola elementare e con la scuola media.
2. Al fine di assicurare la presenza della scuola su tutto
il territorio, l'istituzione di nuove sezioni di scuola
statale è disposta secondo piani provinciali annuali sulla
base delle necessità accertate per ogni distretto.
L'istituzione è obbligatoria ovunque sia richiesta dai
genitori per un numero di bambini sufficiente a costituire una
sezione.
3. L'istituzione di una nuova sezione comporta l'obbligo,
per il comune competente per territorio, di assumere
contestualmente gli oneri relativi all'edilizia, custodia,
manutenzione e sussidio.
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4. La scuola statale dell'infanzia si attiene alle norme
generali di cui al capo I; è aperta a tutti e gratuita;
concorre, secondo le sue specifiche finalità e
caratteristiche, alla realizzazione del servizio pubblico
integrato della scuola dell'infanzia.
5. Le scuole materne statali istituite ai sensi della legge
18 marzo 1968, n. 444, assumono la denominazione di scuola
dell'infanzia e si conformano a quanto disposto dalla presente
legge.
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