| (Personale ausiliario della scuola statale
dell'infanzia).
1. Le funzioni educativo-assistenziali e di collaborazione
per specifici servizi sono svolte dal personale ausiliario al
quale è riconosciuto lo stato giuridico ed economico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420. Il personale ausiliario è iscritto in apposito ruolo.
2. L'organico del personale ausiliario è determinato in
ragione di una unità ogni due sezioni a cui si aggiunge la
dotazione organica aggiuntiva, in ragione di una unità ogni
tre sezioni. Il personale è iscritto in un ruolo provinciale
ed è utilizzato nei plessi scolastici ai quali è assegnato.
3. Il personale ausiliario delle scuole materne statali
istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, in
servizio da almeno un anno alla data di entrata in
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vigore della presente legge, che appartenga ai ruoli organici
del comune in cui opera la scuola o sia stato nominato con
delibera del consiglio comunale, può chiedere il passaggio ai
ruoli del personale ausiliario dello Stato per continuare lo
svolgimento delle medesime funzioni.
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