| (Funzioni del personale ausiliario
della scuola statale dell'infanzia).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce le funzioni e le attribuzioni del personale
ausiliario, avendo presenti le esigenze educative,
assistenziali e organizzative in relazione alle
caratteristiche funzionali della scuola dell'infanzia e alla
esigenza che sia curata la necessaria collaborazione con gli
insegnanti in tutti i momenti in cui si articola l'attività
educativa.
2. Il personale ausiliario è tenuto a frequentare, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un corso di qualificazione della durata di un semestre
promosso dall'amministrazione scolastica con la collaborazione
degli IRRSAE. La frequenza è obbligatoria e gratuita.
3. Ai corsi di cui al comma 2 può partecipare,
gratuitamente, il personale ausiliario delle scuole
dell'infanzia delle regioni e degli enti locali nonché quello
delle scuole convenzionate di cui all'articolo 18.
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